Codice postale e delle telecomunicazioni
Art. 3
In vigore dal 1 lug 1936
Le attribuzioni spettanti al Ministero delle comunicazioni sono esercitate, per i servizi postali, telegrafici e radioelettrici, dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per i servizi telefonici dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Il Ministro presiede a tutti i servizi, assistito da un Consiglio di amministrazione. Il parere del Consiglio è obbligatorio sia nei casi espressamente indicati nella presente legge, sia anche negli altri previsti nel R. decreto-legge istitutivo del 23 aprile 1925, n. 520.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-3