Codice postale e delle telecomunicazioni

Art. 3

In vigore dal 1 lug 1936
Le attribuzioni spettanti al Ministero delle comunicazioni sono esercitate, per i servizi postali, telegrafici e radioelettrici, dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per i servizi telefonici dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Il Ministro presiede a tutti i servizi, assistito da un Consiglio di amministrazione. Il parere del Consiglio è obbligatorio sia nei casi espressamente indicati nella presente legge, sia anche negli altri previsti nel R. decreto-legge istitutivo del 23 aprile 1925, n. 520.
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