Codice postale e delle telecomunicazioni
Art. 8
In vigore dal 1 lug 1936
Salva la competenza del Ministro per le comunicazioni nei casi previsti dalla presente legge, le tariffe per i Servizi postali è di telecomunicazione, per l'interno, sono stabilite con decreto Reale, su proposta dello stesso Ministro, di concerto con quello per, le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.
Nella stessa forma sono stabiliti i limiti di peso, dimensione, valore e assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione o per le operazioni ad essa richieste.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-8