Codice postale e delle telecomunicazioni

Art. 4

In vigore dal 1 lug 1936
L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è costituita: da una Direzione generale; da Direzioni compartimentali o provinciali; da Circoli di costruzioni e di manutenzione delle linee telegrafiche. I servizi sono esercitati da: Uffici principali; Ricevitorie; Agenzie; Collettorie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-4

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