Codice postale e delle telecomunicazioni
Art. 4
4 / 345In vigore dal 1 lug 1936
L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è costituita:
da una Direzione generale;
da Direzioni compartimentali o provinciali;
da Circoli di costruzioni e di manutenzione delle linee telegrafiche.
I servizi sono esercitati da:
Uffici principali;
Ricevitorie;
Agenzie;
Collettorie.
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