Codice postale e delle telecomunicazioni
Art. 12
In vigore dal 1 lug 1936
Nessuno può prendere visione od ottenere copia di telegrammi o di altra corrispondenza, ad eccezione del mittente, del destinatario, dei loro eredi e dei loro legali rappresentanti.
La pubblica Autorità, nei casi e nei, modi previsti dalla legge, ha facoltà di prendere visione, avere copia e procedere al sequestro della corrispondenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-12