Codice postale e delle telecomunicazioniLibro I

Art. 17

In vigore dal 1 lug 1936
L'Amministrazione esercita i seguenti servizi: a) trasporto e distribuzione delle corrispondenze; b) trasporto e distribuzione dei pacchi; c) emissione e pagamento di vaglia; d) riscossione di crediti; e) conti correnti; f) cassa di risparmio; g) buoni postali fruttiferi. L'Amministrazione esercita anche i servizi accessori e gli altri indicati nel regolamento o che le siano affidati mediante decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto, ove ne sia il caso, con gli altri Ministri competenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-17

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Art. 17 Approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni. | Portale Normativo