Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro I
Art. 17
17 / 345In vigore dal 1 lug 1936
L'Amministrazione esercita i seguenti servizi:
a) trasporto e distribuzione delle corrispondenze;
b) trasporto e distribuzione dei pacchi;
c) emissione e pagamento di vaglia;
d) riscossione di crediti;
e) conti correnti;
f) cassa di risparmio;
g) buoni postali fruttiferi.
L'Amministrazione esercita anche i servizi accessori e gli altri indicati nel regolamento o che le siano affidati mediante decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto, ove ne sia il caso, con gli altri Ministri competenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-17