Codice postale e delle telecomunicazioni

Art. 14

In vigore dal 1 lug 1936
Le persone addette ai servizi postali e di telecomunicazione, anche se dati in concessione, sono considerate, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformità degli articoli 357 e 858 del Codice penale.
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