Codice postale e delle telecomunicazioniLibro I

Art. 25

In vigore dal 1 lug 1936
Se il proprietario nega il consenso, il Prefetto, sentite le parti ed il parere del Genio civile, autorizza il passaggio, l'appoggio o l'occupazione, prescrivendone le modalità, e, quando ne sia il caso, determina la misura dell'indennizzo. Contro il decreto del Prefetto è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ai sensi dell' del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, salva l'azione giudiziaria per quanto riguarda la misura dell'indennità. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorchè questa importi la rimozione o il diverso collocamento degli oggetti o congegni postali, nè per questo è tenuto ad alcuna indennità salvo diversa clausola risultante dall'atto di costituzione della servitù.
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