Codice postale e delle telecomunicazioniLibro I

Art. 28

In vigore dal 1 lug 1936
Nel caso di procedimento penale concernente una operazione che abbia comunque attinenza coi servizi postali, se dopo la pronunzia della sentenza penale venga esercitata l'azione civile contro l'Amministrazione, l'azione non può essere proposta prima che siano trascorsi sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunziata dal magistrato penale. Tutte le controversie civili derivanti dai servizi postali sono di competenza del Tribunale.
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