Codice postale e delle telecomunicazioniLibro I

Art. 31

In vigore dal 1 lug 1936
Agli impiegati delle dogane e agli ufficiali di polizia è vietato, nelle visite delle vetture e degli oggetti trasportati dagli agenti postali, di aprire le ceste, i sacchi e i dispacci descritti nei documenti di servizio.
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