Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo II
Art. 35
In vigore dal 1 lug 1936
Chiunque faccia incetta, trasporti o distribuisca, direttamente o a mezzo di terze persone, corrispondenze in contravvenzione all' della presente legge è punito con l'ammenda eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura, col minimo di lire venti.
Alla stessa pena soggiace chiunque abitualmente consegna a terzi corrispondenze epistolari per il trasporto o il recapito.
Quando la contravvenzione è commessa da un agente addetto al servizio postale, nell'esercizio di esso, l'ammenda è aumentata di un terzo.
Le corrispondenze trasportate in contravvenzione sono sequestrate e consegnate immediatamente ad un ufficio postale.
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