Art. 35
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 35

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In vigore dal 1 lug 1936
Chiunque faccia incetta, trasporti o distribuisca, direttamente o a mezzo di terze persone, corrispondenze in contravvenzione all' della presente legge è punito con l'ammenda eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura, col minimo di lire venti. Alla stessa pena soggiace chiunque abitualmente consegna a terzi corrispondenze epistolari per il trasporto o il recapito. Quando la contravvenzione è commessa da un agente addetto al servizio postale, nell'esercizio di esso, l'ammenda è aumentata di un terzo. Le corrispondenze trasportate in contravvenzione sono sequestrate e consegnate immediatamente ad un ufficio postale.
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