Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro I
Art. 31
31 / 345In vigore dal 1 lug 1936
Agli impiegati delle dogane e agli ufficiali di polizia è vietato, nelle visite delle vetture e degli oggetti trasportati dagli agenti postali, di aprire le ceste, i sacchi e i dispacci descritti nei documenti di servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-31