Codice postale e delle telecomunicazioniLibro I

Art. 27

In vigore dal 1 lug 1939
Il reclamo per oggetti o somme affidati alla posta o per ottenere le indennità o i rimborsi previsti dalla presente legge, deve essere presentato, sotto pena di decadenza, nel termine perentorio stabilito per i singoli servizi. L'azione giudiziaria contro l'Amministrazione per i servizi regolati con la presente legge non può essere proposta, se prima non sia stato presentato reclamo in via amministrativa a norma del comma precedente e non sia trascorso un anno, ove entro tale termine l'Amministrazione non abbia provveduto. L'azione stessa si prescrive in tre anni. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 LUGLIO 1939, N. 1192.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-27

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