Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro I
Art. 30
In vigore dal 1 lug 1936
Gli oggetti e le somme affidate alla posta, ad eccezione delle corrispondenze non epistolari e dei pacchi, non sono soggetti a sequestro, nè a pignoramento, salvo i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ai fini della giustizia penale.
Nei casi di sequestro e di opposizione, ammessi dalla presente legge o dal regolamento, la consegna e il pagamento non possono essere effettuati che alle persone indicate dall'Autorità giudiziaria.
Per i falliti si applicano le disposizioni del Codice di commercio.
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