Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo II
Art. 36
In vigore dal 1 lug 1936
Nessuna impresa di trasporti può assumere l'appellativo di «postale» od altro equivalente. Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 5000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-36