Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 37

In vigore dal 1 lug 1936
La disposizione dell' non si applica: a) ai privati, i quali siano latori di lettere, occasionalmente e senza fine di lucro; b) al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari per le quali sia stato soddisfatto il diritto postale; c) al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari, che una persona invia eccezionalmente ad un'altra per mezzo di apposito incaricato; d) al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari nelle località e nei giorni in cui non funzionano i servizi postali, entro i limiti che saranno stabiliti dal regolamento; e) al trasporto di corrispondenze eseguito dalle imprese di linee ferroviarie e tramviarie in servizio pubblico o di linee automobilistiche o di navigazione marittima, interna od aerea, sovvenzionate dallo Stato, concernenti esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio delle rispettive linee, nei limiti stabiliti dal regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-37

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