Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo II
Art. 37
37 / 345In vigore dal 1 lug 1936
La disposizione dell' non si applica:
a) ai privati, i quali siano latori di lettere, occasionalmente e senza fine di lucro;
b) al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari per le quali sia stato soddisfatto il diritto postale;
c) al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari, che una persona invia eccezionalmente ad un'altra per mezzo di apposito incaricato;
d) al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari nelle località e nei giorni in cui non funzionano i servizi postali, entro i limiti che saranno stabiliti dal regolamento;
e) al trasporto di corrispondenze eseguito dalle imprese di linee ferroviarie e tramviarie in servizio pubblico o di linee automobilistiche o di navigazione marittima, interna od aerea, sovvenzionate dallo Stato, concernenti esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio delle rispettive linee, nei limiti stabiliti dal regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-37