Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 42

In vigore dal 1 lug 1936
Salvo le eccezioni previste dal regolamento e salvo quanto è stabilito per le stampe e per i campioni, gli oggetti di corrispondenza non epistolare, compresi i manoscritti, che contengono comunicazioni epistolari, sono tassati come lettere. L'aggiunta nelle stampe e nei campioni di qualsiasi scritto non ammesso è punita con l'ammenda da L. 20 a L. 200.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-42

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