Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 43

In vigore dal 1 lug 1936
Le corrispondenze di qualsiasi specie possono essere spedite con raccomandazione, mediante il pagamento di un diritto fisso, oltre la tassa di francatura ordinaria. Salvo la disposizione dell', la francatura e il diritto di raccomandazione devono essere pagati anticipatamente dai mittenti.
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