Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo II
Art. 48
In vigore dal 1 lug 1936
Le corrispondenze ufficiali scambiate fra gli uffici statali, le cui spese siano a totale carico del bilancio dello Stato, hanno corso in esenzione di tasse, purchè portino un contrassegno che ne indichi la provenienza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-48