Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 51

In vigore dal 1 lug 1936
La corrispondenza ammessa alla esenzione di tassa non può comprendere oggetti materiali non cartacei, nè provviste di stampe od oggetti di cancelleria, salvo le eccezioni indicate nel regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-51

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo