Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 49

In vigore dal 1 lug 1936
Hanno pure corso in esenzione di tassa: a) le corrispondenze ufficiali, regolarmente contrassegnate, spedite in via ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione ai podestà dagli uffici indicati nell'articolo precedente; b) gli avvisi aperti, mediante speciali stampati riempiti a mano, che gli uffici di cui al primo comma spediscono in via ordinaria al contribuenti e ai creditori, o debitori verso lo Stato; c) gli avvisi aperti, che gli Uffici del registro spediscono in via ordinaria all'indirizzo di privati per presentazione di denunzie, dichiarazioni di valore e simili; d) le corrispondenze ufficiali che le Prefetture, le intendenze di finanza, gli Uffici del Genio civile e gli uffici distrettuali delle imposte indirizzano alle esattorie comunali e consorziali, sia in via ordinaria che in raccomandazione o in assicurazione; e) i biglietti falsi sequestrati costituenti corpi di reato, che le Regie procure spediscono in assicurazione, per la custodia, all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia; f) le denunzie dei casi di aborto, fatte in assicurazione per il valore convenzionale di lire cento dagli esercenti la professione di medico chirurgo all'indirizzo dei medici provinciali; g) i campioni senza valore raccomandati contenenti materiale patologico da sottoporre ad accertamento batteriologico, spediti dai medici provinciali e comunali all'indirizzo dei laboratori batteriologici universitari e di quelli provinciali e comunali incaricati dei servizi di diagnosi di malattie infettive nei casi di epidemia; h) le corrispondenze ufficiali che la Regia accademia d'Italia indirizza agli Istituti indicati nel regolamento, in via ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione; i) i reclami concernenti il servizio, indirizzati dagli utenti all'Amministrazione postale telegrafica in via ordinaria o in raccomandazione, e le comunicazioni concernenti il servizio, fatte dall'Amministrazione agli utenti.
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