Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 53

In vigore dal 1 lug 1936
La corrispondenza ufficiale, regolarmente contrassegnata, scambiata fra i podestà o da questi diretta agli uffici statali, le cui spese sono a totale carico del bilancio dello Stato, ha corso col pagamento della metà delle tasse di francatura stabilite per le corrispondenze private. L'affrancatura di tali corrispondenze è obbligatoria. Ove la corrispondenza stessa non sia regolarmente francata, non ha corso ed è restituita ai mittenti. La riduzione di tassa, stabilita col presente articolo, non si estende ai diritti dovuti per i servizi accessori ed a quelli di invio per posta pneumatica o per posta aerea.
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