Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 57

In vigore dal 1 lug 1936
Non sono soggetti alle disposizioni dell' della presente legge: 1) Il trasporto di pacchi e colli, che superino il peso di 20 chilogrammi; 2) Il trasporto di pacchi e colli effettuato nell'ambito del territorio di uno stesso Comune o dalla località di origine alla stazione ferroviaria cui essa fa capo; 3) Il trasporto di pacchi e colli affidato dai mittenti: a) alle ferrovie dello Stato; b) alle società o imprese di trasporto su linee terrestri, acquee od aeree, in qualsiasi modo sovvenzionate o sussidiate dallo Stato o che eseguono il servizio postale su tutta la linea percorsa o su parte di essa; c) ai privati che, occasionalmente e senza fini di lucro o per speciale incarico, eseguono il trasporto, purchè non siano vettori di professione, nè siano addetti a imprese di trasporto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-57

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