Art. 51
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 51

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In vigore dal 1 lug 1936
La corrispondenza ammessa alla esenzione di tassa non può comprendere oggetti materiali non cartacei, nè provviste di stampe od oggetti di cancelleria, salvo le eccezioni indicate nel regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-51