Art. 48
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 48

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In vigore dal 1 lug 1936
Le corrispondenze ufficiali scambiate fra gli uffici statali, le cui spese siano a totale carico del bilancio dello Stato, hanno corso in esenzione di tasse, purchè portino un contrassegno che ne indichi la provenienza.
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