Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo II
Art. 38
In vigore dal 1 lug 1936
Il segreto epistolare è inviolabile.
I funzionari e gli agenti della Amministrazione ne sono responsabili e vigilano perché esso sia rigorosamente osservato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-38