Art. 38
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 38

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In vigore dal 1 lug 1936
Il segreto epistolare è inviolabile. I funzionari e gli agenti della Amministrazione ne sono responsabili e vigilano perché esso sia rigorosamente osservato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-38