Art. 36
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 36

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In vigore dal 1 lug 1936
Nessuna impresa di trasporti può assumere l'appellativo di «postale» od altro equivalente. Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 5000.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-36