Art. 23
Codice postale e delle telecomunicazioniLibro I

Art. 23

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In vigore dal 1 lug 1936
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili oggetti e congegni destinati al servizio postale è punito ai sensi dell'art. 635, n. 3, del Codice penale. Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente, deturpa o imbratta oggetti o congegni destinati al servizio postale è punito ai sensi dell'art. 639 del Codice penale, ma si procede d'ufficio.
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