Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 67

In vigore dal 1 lug 1936
Possono essere venduti senza preavviso e formalità giudiziarie i pacchi postali contenenti merci, che presentino segni di deterioramento. Sono soggetti allo stesso trattamento, dopo un periodo di giacenza di tre mesi dal giorno della loro spedizione, i pacchi rifiutati dal destinatario e dal mittente e quelli che non siano potuti recapitare, nè restituire al mittente. Al mittente spetta solo l'importo ricavato dalla vendita, anche nel caso di pacchi gravati di assegno o con dichiarazione di valore. Tale importo, detratte le spese ed imposte gravanti sul pacco resta a disposizione del mittente per due anni dalla data della vendita. Trascorso il suddetto termine l'importo è devoluto all'Amministrazione. I pacchi, che per qualsiasi ragione non possano essere messi in vendita o che siano rimasti invenduti, sono distrutti, salvo che l'Amministrazione ritenga di disporre altrimenti. In ogni caso compete all'Amministrazione, a carico dei mittenti, il rimborso di tutti i diritti gravanti sui pacchi.
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