Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo II
Art. 67
67 / 345In vigore dal 1 lug 1936
Possono essere venduti senza preavviso e formalità giudiziarie i pacchi postali contenenti merci, che presentino segni di deterioramento.
Sono soggetti allo stesso trattamento, dopo un periodo di giacenza di tre mesi dal giorno della loro spedizione, i pacchi rifiutati dal destinatario e dal mittente e quelli che non siano potuti recapitare, nè restituire al mittente.
Al mittente spetta solo l'importo ricavato dalla vendita, anche nel caso di pacchi gravati di assegno o con dichiarazione di valore. Tale importo, detratte le spese ed imposte gravanti sul pacco resta a disposizione del mittente per due anni dalla data della vendita.
Trascorso il suddetto termine l'importo è devoluto all'Amministrazione.
I pacchi, che per qualsiasi ragione non possano essere messi in vendita o che siano rimasti invenduti, sono distrutti, salvo che l'Amministrazione ritenga di disporre altrimenti.
In ogni caso compete all'Amministrazione, a carico dei mittenti, il rimborso di tutti i diritti gravanti sui pacchi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-67