Art. 77
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 77

77 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
Il destinatario di un oggetto gravato di assegno può, ritirato l'oggetto, fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente, purchè la faccia seguire da atto giudiziale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-77