Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 109

In vigore dal 1 lug 1936
A cura dell'Amministrazione viene pubblicato l'elenco dei correntisti coi rispettivi numeri di conto e, se del caso, anche gli elenchi di variazione. L'elenco generale e gli elenchi di variazione sono pubblicazioni ufficiali e la loro riproduzione è vietata, con le sanzioni previste dall' della presente legge. L'acquisto dell'elenco generale è obbligatorio per i correntisti. Il suo prezzo è addebitato d'ufficio sul loro conto. Gli elenchi di variazione sono distribuiti gratuitamente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-109

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