Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo III
Art. 114
In vigore dal 1 lug 1936
Per le operazioni relative al servizio dei conti correnti postali, la corrispondenza tra gli utenti e l'Amministrazione è esente da tassa.
Per i correntisti l'esenzione è limitata alle corrispondenze spedite in via ordinaria, salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge e dal regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-114