Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 111

In vigore dal 1 lug 1936
Il correntista può disporre del proprio credito mediante: a) « assegni all'ordine » per effettuare pagamenti presso qualsiasi ufficio postale; b) « assegni localizzati » non girabili, per effettuare pagamenti a favore di una determinata persona e presso un determinato ufficio postale; c) « postagiri », per fare eseguire accreditamenti di somme sul conto di altri correntisti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-111

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo