Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo III
Art. 111
In vigore dal 1 lug 1936
Il correntista può disporre del proprio credito mediante:
a) « assegni all'ordine » per effettuare pagamenti presso qualsiasi ufficio postale;
b) « assegni localizzati » non girabili, per effettuare pagamenti a favore di una determinata persona e presso un determinato ufficio postale;
c) « postagiri », per fare eseguire accreditamenti di somme sul conto di altri correntisti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-111