Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 107

In vigore dal 1 lug 1936
Presso l'Amministrazione, nelle sedi stabilite dal Ministero delle comunicazioni, può essere aperto un conto corrente a favore di chiunque ne faccia domanda e soddisfi alle condizioni stabilite dal regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-107

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo