Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo III
Art. 112
In vigore dal 10 feb 1960
Le operazioni di versamento e di pagamento effettuate a mezzo del servizio dei conti correnti sono soggette a tassa ad eccezione delle seguenti:
1) le operazioni di postagiro;
2) i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le Amministrazioni statali e parastatali;
3) i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente;
4) i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni localizzati a proprio favore;
5) le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'Amministrazione postale.
L'Amministrazione ha facoltà di concedere agli enti pubblici, correntisti postali, di effettuare il pagamento delle tasse sui prelevamenti da essi disposti, in una o più soluzioni durante la gestione annuale del conto, con le modalità stabilite dal regolamento.
Note all'articolo
- Il Decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 94 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le esenzioni di tassa per il servizio dei conti correnti postali previste al n. 4 dell'art. 112 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono abolite".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-112