Art. 112
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 112

119 / 345
In vigore dal 10 feb 1960
Le operazioni di versamento e di pagamento effettuate a mezzo del servizio dei conti correnti sono soggette a tassa ad eccezione delle seguenti: 1) le operazioni di postagiro; 2) i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le Amministrazioni statali e parastatali; 3) i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente; 4) i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni localizzati a proprio favore; 5) le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'Amministrazione postale. L'Amministrazione ha facoltà di concedere agli enti pubblici, correntisti postali, di effettuare il pagamento delle tasse sui prelevamenti da essi disposti, in una o più soluzioni durante la gestione annuale del conto, con le modalità stabilite dal regolamento.

Note all'articolo

  • Il Decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 94 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le esenzioni di tassa per il servizio dei conti correnti postali previste al n. 4 dell'art. 112 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono abolite".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-112