Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo III
Art. 113
In vigore dal 1 gen 1967
Sui fondi versati in conto corrente postale è corrisposto l'interesse determinato con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.
L'interesse è calcolato quindicinalmente sul credito minimo risultante nel corso della quindicina, arrotondato a mille lire, per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire 500.
I crediti inferiori a lire 5.000 sono infruttiferi. La somma che rappresenta gli interessi è arrotondata a 5 lire, per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-113