Art. 113
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 113

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In vigore dal 1 gen 1967
Sui fondi versati in conto corrente postale è corrisposto l'interesse determinato con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze. L'interesse è calcolato quindicinalmente sul credito minimo risultante nel corso della quindicina, arrotondato a mille lire, per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire 500. I crediti inferiori a lire 5.000 sono infruttiferi. La somma che rappresenta gli interessi è arrotondata a 5 lire, per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi.

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Pro

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