Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo III
Art. 117
In vigore dal 1 lug 1936
Salvo quanto stabilisce il regolamento per i casi di furto, smarrimento o distruzione di assegni, non è ammessa altra opposizione al pagamento, all'infuori di quella fatta con citazione davanti all'autorità giudiziaria dai titolari dell'azienda o società correntista o dai coeredi del titolare defunto per controversie sulla appartenenza del credito.
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