Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 117

In vigore dal 1 lug 1936
Salvo quanto stabilisce il regolamento per i casi di furto, smarrimento o distruzione di assegni, non è ammessa altra opposizione al pagamento, all'infuori di quella fatta con citazione davanti all'autorità giudiziaria dai titolari dell'azienda o società correntista o dai coeredi del titolare defunto per controversie sulla appartenenza del credito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-117

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo