Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 119

In vigore dal 1 lug 1936
Fino a quando gli assegni non siano sottoposti al « visto » dell'Ufficio detentore del conto corrente, sul quale sono tratti, rivestono il carattere di assegni fiduciari. Il possessore di un assegno fiduciario (beneficiario o ultimo giratario), per ottenerne la vidimazione o il pagamento, deve presentarlo o farlo pervenire all'ufficio detentore del conto, non oltre il termine di 60 giorni.
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