Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 120

In vigore dal 8 ago 1956
Gli assegni localizzati e gli assegni all'ordine sono validi per due mesi oltre quello in cui è avvenuta l'apposizione del "visto". Trascorso tale periodo, il loro importo è rimborsabile agli aventi diritto che, ne facciano richiesta entro i due esercizi finanziari successivi a quello di vidimazione, con le modalità stabilite dal regolamento.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-120

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