Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo III
Art. 120
In vigore dal 8 ago 1956
Gli assegni localizzati e gli assegni all'ordine sono validi per due mesi oltre quello in cui è avvenuta l'apposizione del "visto".
Trascorso tale periodo, il loro importo è rimborsabile agli aventi diritto che, ne facciano richiesta entro i due esercizi finanziari successivi a quello di vidimazione, con le modalità stabilite dal regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-120