Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo III
Art. 125
In vigore dal 1 lug 1936
Chi trae un assegno sopra un conto che non gli appartenga o che sia estinto, o sapendo che non è disponibile in esso tutto il corrispondente importo, è punito a termini delle leggi vigenti.
Il giudice può ordinare che la sentenza sia pubblicata per estratto su uno o più giornali a spese del condannato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-125