Art. 125
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 125

132 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
Chi trae un assegno sopra un conto che non gli appartenga o che sia estinto, o sapendo che non è disponibile in esso tutto il corrispondente importo, è punito a termini delle leggi vigenti. Il giudice può ordinare che la sentenza sia pubblicata per estratto su uno o più giornali a spese del condannato.
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