Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo III
Art. 124
In vigore dal 1 lug 1936
L'Amministrazione può rivalersi sulle somme iscritte in conto corrente per qualsiasi credito che essa possa vantare verso il correntista in dipendenza del servizio dei conti correnti.
Qualora la somma iscritta nel conto non sia sufficiente a coprire il credito dell'Amministrazione, questa può valersi della procedura coattiva, prevista dal R. decreto 14 aprile 1910, n. 639.
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