Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo III
Art. 126
In vigore dal 1 lug 1936
L'importo degli assegni postali localizzati ed all'ordine può essere riaccreditato al conto del correntista traente nei casi di inesistenza, irreperibilità o rifiuto del beneficiario e, nei limiti e con le cautele stabiliti dal regolamento, nel caso di morte del beneficiario.
L'importo degli assegni per postagiro può essere riaccreditato al conto del correntista traente nel caso di inesistenza del conto del beneficiario.
Gli assegni possono essere revocati fino a quando non siano addebitati sul conto stesso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità, se l'ordine di revoca, per qualsiasi causa, non sia eseguito.
Non è ammessa revoca del versamento fatto in conto corrente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-126